T. Alba- Int. fin.- Mancata sottoscrizione del contratto quadro da parte della banca.
Tribunale Alba, 02 novembre 2010 - Pres. Bochicchio - Rel. Martinat.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti - Sigla illeggibile per convalida firme - Nullità.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti - Nullità.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Produzione in giudizio. Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Dichiarazione unilaterale ricognitiva.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Convalida.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Ordini di investimento.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Obblighi restitutori - Titoli - Cedole.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Interessi legali - Buona fede.
La sigla illeggibile attribuita alla banca ed apposta in un riquadro in cui compare l'indicazione "convalida firme" ha la funzione di certificare la provenienza della proposta contrattuale e l'autenticità delle sottoscrizioni degli investitori, non valendo invece quale manifestazione di volontà ed accettazione della proposta da parte della banca. (pf) (riproduzione riservata)
La forma scritta per il contratto di investimento prevista all'art. 23 t.u.f. e dall'art. 6 l. 1/91 è rispettata solo qualora il documento contenga la sottoscrizione del cliente e della banca; in caso di mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della banca si è in presenza di una proposta contrattuale non accettata e non di un contratto. (pf) (riproduzione riservata)
La produzione in giudizio da parte della banca del contratto sottoscritto dal solo investitore non determina la sua conclusione allorché la parte che lo abbia sottoscritto abbia dedotto in giudizio la nullità del contratto, revocando così la proposta contrattuale. (pf) (riproduzione riservata)
La manifestazione per iscritto della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione unilaterale ricognitiva dell'avvenuta stipulazione per iscritto del contratto, né da un dichiarazione confessoria di una delle parti. (pf) (riproduzione riservata)
Il contratto di investimento nullo in quanto sottoscritto dal solo cliente non può essere convalidato, risultando irrilevante a tale fine ogni comportamento concludente di esecuzione del contratto quale la sottoscrizione degli ordini di investimento. (pf) (riproduzione riservata)
La nullità del contratto quadro determina la nullità dei singoli ordini di investimento impartiti dal cliente. A seguito della dichiarazione di nullità del contratto di investimento, l'investitore è tenuto alla restituzione dei titoli acquistati ma non delle cedole percepite dall'emittente degli strumenti in quanto si tratta di frutti civili percepiti prima della domanda in buona fede. (pf) (riproduzione riservata)
L'investitore ha diritto ad ottenere gli interessi legali dalla domanda in quanto si presume la buona fede della banca la quale ha dato regolare esecuzione al contratto quadro. (pf) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Paolo Fiorio
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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