T. Mondovì - Int. fin.- Contratto quadro e sottoscrizione di entrambe le parti.
Tribunale Mondovì, 09 novembre 2010 - Pres. Gandolfo - Est. Magri.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti - Nullità.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Dichiarazione unilaterale ricognitiva.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Dichiarazione unilaterale ricognitiva - Clausola Vessatoria.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Produzione in giudizio.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Convalida.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Ordini di investimento.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Obblighi restitutori - Titoli - Cedole.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Interessi legali - Buona fede.
La forma scritta per il contratto di investimento prevista all'art. 23 t.u.f. è rispettata solo qualora il documento contenga la sottoscrizione del cliente e della banca; in caso di mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della banca si è in presenza di una proposta contrattuale non accettata e non di un contratto. (pf) (riproduzione riservata)
La manifestazione per iscritto della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione unilaterale ricognitiva dell'avvenuta stipulazione per iscritto del contratto, né dal comportamento processuale delle parti o da altri mezzi probatori ivi compresa la dichiarazione confessoria. (pf) (riproduzione riservata)
La clausola in forza della quale gli investitori dichiarino "prendiamo atto che una copia del presente contratto mi viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi" è una mera clausola di stile, vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t) cod. cons. in quanto volta a sancire a carico del consumatore che mai abbia ricevuto copia del contratto di negoziazione una limitazione della facoltà di opporre eccezioni e/o un'inversione o modificazione dell'onere della prova che, ai sensi dell'art. 23 t.u.f. u.c., grava sull'intermediario. (pf) (riproduzione riservata)
La produzione in giudizio da parte della banca del contratto sottoscritto dal solo investitore non determina la sua conclusione allorché la parte che lo abbia sottoscritto abbia dedotto in giudizio la nullità del contratto, revocando così la proposta contrattuale. (pf) (riproduzione riservata)
Il contratto di investimento nullo in quanto sottoscritto dal solo cliente non può essere convalidato, risultando irrilevanti a tale fine la mancata contestazione degli estratti del conto titoli, del conto corrente e l'invio da parte della banca degli attestati di esecuzione degli ordini di investimento, così come ogni eventuale condotta successiva o volontà implicite desumibili da comportamenti attuativi del contratto. (pf) (riproduzione riservata)
La nullità del contratto quadro determina la nullità dei singoli ordini di investimento impartiti dal cliente. (pf) (riproduzione riservata)
A seguito della dichiarazione di nullità del contratto di investimento, l'investitore è tenuto alla restituzione dei titoli acquistati, ma non delle cedole percepite dall'emittente degli strumenti in quanto si tratta di frutti civili percepiti prima della domanda in buona fede.
L'investitore ha diritto ad ottenere gli interessi legali dalla domanda in quanto si presume la buona fede della banca la quale ha ricevuto la provvista dall'investitore in forza di un contratto ritenuto erroneamente valido sulla base di una diffusa prassi bancaria. (pf) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Paolo Fiorio
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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