App. Torino- Int. fin.- Obbligazioni Argentine, doveri di informazione e offering circulars, inadeguatezza.
Appello Torino, 13 ottobre 2010 - Pres. Griffey - Rel. Manna.
Intermediazione finanziaria - Dovere di informazione - Documento sui rischi generali degli investimenti - Informazioni specifiche - Offering circulars.
Intermediazione finanziaria - Dovere di informarsi sulle caratteristiche degli dell'investitore - Dovere di aggiornamento.
Intermediazione finanziaria - Operazione non adeguata - Offering circulars - Clientela retail.
Intermediazione finanziaria - Operazione non adeguata - Forma scritta.
Intermediazione finanziaria - Mancata adesione OPSE Argentina - concorso di colpa dell'investitore.
L'obbligo dell'intermediario di informare l'investitore dei rischi specifici delle operazioni di investimento non è assolto né dalla consegna del documento generale sui rischi degli investimenti né dalle informazioni sul rapporto tra il rendimento ed il rischio del prodotto negoziato, risultando invece necessario, che l'intermediario, acquisite le informazioni contenute nei documenti ufficiali quali le offering circulars, le riferisca al cliente, informandolo quindi della natura altamente speculativa delle operazioni di investimento. (pf) (riproduzione riservata)
L'intermediario è tenuto a tenere aggiornate le informazioni sulle caratteristiche del cliente e, in caso di rifiuto del cliente a fornirle, deve ritenere adeguate solo le operazioni a basso rischio. (pf) (riproduzione riservata)
In presenza di un offering circular che definisca le obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina come "adatte ad investitori speculativi in grado di valutare e sostenere rischi speciali" sono inadeguate le operazioni di investimento effettuate dalla clientela retail, risultando irrilevante il pregresso acquisto di titoli ad alto rischio emessi da altri paesi emergenti. (pf) (riproduzione riservata)
La dichiarazione con la quale gli investitori dichiarino "in base ai nostri obiettivi di investimento e alle risorse finanziarie a nostra disposizione riteniamo tali investimenti pienamente adeguati" non dimostra l'adempimento della banca al dovere di astenersi dal dare esecuzione ad operazioni non adeguate e di aver quindi sconsigliato l'operazione al cliente. La non adeguatezza delle operazioni di investimento deve essere segnalata per iscritto con l'indicazione specifica delle ragioni per le quali l'operazione non è ritenuta adeguata. (pf) (riproduzione riservata)
La mancata adesione all'offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica Argentina non costituisce ragione per ridurre l'ammontare del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.. (pf) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Paolo Fiorio
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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