DECRETO DEL TRIBUNALE DI SALUZZO DEL 9.11.2006 - FALLIMENTO E TRUST
Il Trust é un istituto riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico in seguito alla ratifica della convenzione de l'Aia del 1° luglio 1984, avvenuta con legge 16 ottobre 1989 n. 364, e da ultimo con l'introduzionenel codice civile dell'art. 2645 ter, che ammette la trascrivibilità del trust nei registri immobiliari.
In caso di difficoltà di realizzo delle residue attività della procedura fallimentare, quali i crediti commerciali verso clienti irreperibili o falliti, i crediti verso l'erario per ritenute sugli interessi attivi generati dalle disponibilità liquide del fallimento depositate presso le banche, la cui esigibilità é condizionata, ai sensi dell'art. 183 t.u.i.r. alla presentazione della dichiarazione finale dei redditi, le quote di partecipazione al capitale sociale di società ormai inattive da anni, il curatore può conferire in trust queste attività, al fine di pervenire ad una rapida chiusura del fallimento. (Provvedimento tratto dalla rivista "Giurisprudenza Commerciale").
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Tribunale di Saluzzo sent. dd. 9.11.06.pdf | 1.15 MB |