T.Venezia - Polizza index linked, causa prevalentemente finanziaria, operazione inadeguata e nesso di causalità in re ipsa.
Tribunale di Venezia - 24 giugno 2010 - Pres. Rita Rigoni - Est. Fidanzia.
Polizza index linked - Valore della prestazione prevalentemente legato a strumenti finanziari - Causa del contratto prevalentemente finanziaria - Applicazione delle norme sull'intermediazione mobiliare - Operazione inadeguata - Sussistenza.
Intermediazione finanziaria - Operazione inadeguata - Violazione di uno specifico obbligo di astensione - Nesso di causalità in re ipsa.
Ove, nell'ambito di una polizza index linked, la prestazione della compagnia di assicurazione non sia legata ad un evento attinente alla vita umana, bensì al valore di strumenti finanziari, la causa del contratto deve ritenersi completamente estranea a quella tipica del contratto di assicurazione e diviene del tutto irrilevante il nomen juris adottato dalle parti, con la conseguenza che alla fattispecie dovranno essere applicate le norme dell'intermediazione mobiliare, con particolare riferimento a quelle relative alle operazioni inadeguate, qualora l'investitore abbia impegnato in detto contratto tutto o buona parte del suo patrimonio mobiliare. (fb) (riproduzione riservata)
In tema di intermediazione finanziaria, qualora venga violato un obbligo specifico di astensione finalizzato a prevenire il pericolo del compimento di operazioni in situazioni di pericolo (quale il conflitto di interessi o l'inadeguatezza), il nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo di astensione e le conseguenze dannose che ne conseguono è in re ipsa, posto che soltanto il risarcimento integrale rende effettivo il precetto specifico di astensione che, diversamente, sarebbe svuotato e rifluirebbe nel generico dovere di diligenza professionale. (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Venezia 24 giugno 2010.pdf | 405.03 KB |