App. Torino- Int. fin.- Documento sui rischi di investimento e aggiornamento dei dati relativi al profilo di rischio.
Corte d'Appello di Torino, 18 marzo 2010 - Pres. Griffey - Est. Manna.
Segnalazione dell'Avv. Eugenio Lozupone
Doveri informativi dell'intermediario - Documento sui rischi generali degli investimenti - Consegna - Attestazione di consegna in calce allo stesso documento - Necessità - Esclusione.
Profilo di rischio - Dato naturalmente variabile - Verifica prima dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento - Necessità - Aggiornamento dei dati - Dovere dell'intermediario - Sussistenza.
Al fine di dimostrare l'avvenuta consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dal regolamento Consob numero 10943 del 30 settembre 1997, all. 1, non è necessario che l'attestazione di consegna sia resa in calce allo stesso documento e ciò in quanto una tale modalità non è espressamente richiesta dalla norma ed anche perché il contenuto dell'allegato tre del regolamento Consob numero 11522 del 1998 lascia intendere che l'intermediario debba conservare la sola attestazione di consegna firmata. (fb) (riproduzione riservata)
Poiché la ricostruzione del profilo dell'investitore costituisce un dato naturalmente variabile che deve essere fatto oggetto di verifica prima dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento, le informazioni ad esso relative non possono essere troppo risalenti nel tempo, per cui si deve ritenere che rientri degli obblighi di dirigenza dell'intermediario, ai sensi degli articoli 21 lett. a del TUF, 1175 e 1375 del codice civile, provvedere a rinnovare la richiesta di informazioni qualora i dati in questione non siano aggiornati. (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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