T. Verona - Int. fin.- Polizze-unit linked, contratti a causa mista e applicazione del regolamento Consob.

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Data di riferimento: 
23/09/2009

Tribunale di Verona, 23 settembre 2009 - Pres. Rizzo - Est. Vaccari.

Polizze - Unit linked - Rischio del capitale assicurato gravante sull'investitore - natura di strumenti finanziari - Applicazione del d.lgs. n. 58/1998 anche prima delle modifiche legislative introdotte dal d.lgs. n. 330/2006.

Il fatto che nelle polizze unit linked l'entità del capitale o della rendita dipenda dalla maggiore o minore redditività dell'investimento comporta che l'intero rischio di questo gravi sull'assicurato e ciò a fronte di un premio e di spese di emissione del contratto che la compagnia di assicurazioni percepisce senza alea alcuna. Questo genere di contratti può quindi considerarsi sorretto da causa mista, con prevalenza di quella finanziaria, ove la veste della polizza vita ha il solo scopo di individuare i momenti in cui l'assicuratore dovrà effettuare la prestazione alla quale è obbligato; in considerazione di ciò, alle polizze in questione, che presentano le caratteristiche tipiche degli strumenti finanziari, è applicabile la normativa di cui al d.lgs. n. 58/1998 e ciò anche prima delle modifiche legislative introdotte dal d.lgs. n. 330/2006. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]