T. Prato - Int. fin. - Obbligazioni argentine e livello di rischio.

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Data di riferimento: 
05/06/2010

Tribunale di Prato, 5 giugno 2010 - Pres. Genovese - Rel. Davia.
Segnalazione dell'Avv. Roberto Bartolini

Intermediazione finanziaria - Negoziazione di obbligazioni argentine - Rischio di livello speculativo - Classificazione risalente al 1997.

Gli obblighi dell'istituto di credito intermediario non possono circoscriversi ad una generica informativa sui rischi di investimento ed all'assunzione di informazioni sul profilo del cliente connessi al c.d. contratto quadro originario, ma devono attuarsi a mezzo di un'informativa sull'operazione di borsa in concreto richiesta dal cliente o suggerita dall'istituto di credito stesso. (GG - Riproduzione riservata)

La violazione dell'obbligo di corretta informativa non è un vizio riconducibile alla fase genetica del rapporto negoziale, bensì alla fase del funzionamento della causa, risolvendosi in un'anomalia della corrispettività che legittima la risoluzione del contratto quando l'inadempimento sia grave. (GG - Riproduzione riservata)

(Titolo e provvedimento tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]