T. Ferrara- Int. fin.- Camera di conciliazione ed arbitrato ed obbligatorietà del tentativo di conciliazione.

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Data di riferimento: 
14/04/2010

Tribunale di Ferrara, 14 aprile 2010 - Pres. Sangiuolo - Est. Giusberti.
Segnalazione dell'Avv. Andrea Zanni

Intermediazione finanziaria - Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori - Camera di conciliazione ed arbitrato - Obbligo di esperire il tentativo di conciliazione - Esclusione.

Il mancato utilizzo della procedura arbitrale introdotta dal decreto legislativo n. 179 del 2007, che ha istituito il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, non preclude il ricorso all'autorità giudiziaria. Detta disciplina prevede, infatti, unicamente la facoltà in capo all'investitore di ricorrere all'arbitrato, avente natura rituale, in alternativa all'esercizio dell'azione civile, fermo restando poi la facoltà per lo stesso investitore di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento dell'intermediario, in aggiunta all'indennizzo già stabilito dalla Consob. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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Concetti di Intermediazione finanziaria: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]