Tribunale di Asti – Liquidazione giudiziale, regolamento di competenza e trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo, come già riconosciutosi competente.
Tribunale di Asti, Sez. Fallimentare, 04 maggio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Paolo Rampini, Rel. Marco Bottallo, Giud. Daniele Dagna.
Istanza di concordato prenotativo – Proposizione da parte di una società avanti ad un tribunale - Ricorso volto alla liquidazione giudiziale della stessa – Precedente deposito da parte di alcuni creditori avanti ad un diverso tribunale – Trasferimento della sede legale della ricorrente – Modifica intervenuta da meno di un anno - Tribunale adito per secondo – Assenza dei presupposti per la proposizione del regolamento di competenza – Trasmissione degli atti al primo giudice – Ragione sottostante - Necessità che le due procedure proseguano innanzi al medesimo ufficio giudiziario.
Laddove ad avviso di un Tribunale non risultino sussistere elementi sufficienti per ritenere che il centro degli interessi principali della società che ha proposto avanti a sé istanza di concordato prenotativo ex art. 44 C.C.I., come avente in precedenza la sua sede legale in una diversa località, risulti essere stato fissato nel luogo di sua competenza a seguito di trasferimento avvenuto da oltre un anno rispetto al momento del deposito presso il diverso Tribunale ove la ricorrente aveva tale sua sede, da parte di alcuni creditori, di un'istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale della stessa, deve trovare applicazione l’art. 30, comma 2, C.C.I. e conseguentemente deve, in assenza di presupposti per promuovere ai sensi dell'art. 45 c.p.c. il regolamento di competenza, essere disposta, da parte sua, non risultando competente, la trasmissione degli atti al Tribunale adito per primo affinché le due procedure possano proseguire innanzi al medesimo ufficio giudiziario in modo da assicurarne il necessario coordinamento ed evitare il verificarsi di eventuali contrasti tra giudicati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-asti-4-maggio-2023-pres-rampini-est-bottallo
[con riferimento alla decisione assunta dal tribunale precedentemente adito , cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano, Sez. II civ., 20 aprile 2023 https://www.unijuris.it/node/7006; con riferimento all'applicabilità anche nella precedente sede prefallimentare del principio della continenza di cui all'art. 39 c.p.c., cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4343 https://www.unijuris.it/node/5122].