Tribunale di Nola - Criteri per la formazione delle classi nel concordato minore ed ammissibilità del concordato minore con assuntore.

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Data di riferimento: 
06/02/2023

Tribunale Nola, 06 Febbraio 2023. Est. Napolitano.

Concordato Minore – Criteri per la formazione delle classi - Criteri

Previsione dell’assuntore nel concordato minore – Ammissibilità.

La differenziazione dei creditori in nn. 5 classi [Prededuzione OCC, Privilegio (art. 2752 co.1 cc.) Amministrazione Finanziaria Direzione Generale, Privilegio (art. 2754 cc.) INPS, Privilegio (artt. 2753 – 2754 cc.), Chirografo] trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi, secondo quanto previsto dagli artt. 74 c.4 CCII e art. 85 CCII, dato che l’omogeneità dei crediti raggruppati non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe (cfr. Cass. 2018/9378).

L’ammissibilità di una proposta di concordato minore che preveda l’acquisizione dell’attivo anche da un soggetto terzo, quale assuntore, discende dal comma 2 dell’art. 74 CCII il quale, pur non facendo espresso riferimento alla figura del soggetto assuntore, prevede la possibilità di proporre un concordato con apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29036.pdf

[Cfr in questa rivista la citata Cassazione civile, sez. I, 16 Aprile 2018, n. 9378 - https://www.unijuris.it/node/4463 ]

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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