T. Torino - Int. fin.- Conflitto di interessi e informazione contenuta nel prospetto informativo.

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Data di riferimento: 
17/03/2009

Tribunale di Torino, 17 marzo 2009 - Pres. Premoselli - Est. Rossana Zappasodi.
Segnalazione dell'Avv. Luigi Mandrone

Conflitto di interessi - Doveri informativi di cui all'art. 27 reg. Consob - Specifica informazione scritta - Autorizzazione dell'investitore - Necessità.

Conflitto di interessi - Obbligo di astensione dell'intermediario - Violazione - Nesso di causalità tra inadempimento e danno - Rilevanza della mancata astensione.

Non soddisfa i requisiti informativi previsti dall'art. 27 reg. Consob n. 11522/98 in tema di conflitto di interessi la mera consegna del prospetto informativo relativo al titolo negoziato e nel quale del conflitto si fa menzione, dovendo, infatti, l'intermediario informare per iscritto l'investitore della natura ed estensione del conflitto e da lui ottenere espressa autorizzazione scritta al compimento dell'operazione. (fb) (riproduzione riservata)

In presenza di un obbligo di astensione dal compimento dell'operazione a causa della presenza di un conflitto di interessi, ai fini della individuazione del nesso di causalità tra il danno subito dall'investitore e l'illegittimo comportamento dell'intermediario assume rilievo il fatto che quest'ultimo non si sia astenuto, come avrebbe dovuto, dal compiere l'operazione. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]