Tribunale di Udine - Limiti entro i quali può essere appresa al fallimento la pensione del fallito.

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Data di riferimento: 
21/05/2010

Tribunale di Udine, 21 maggio 2010

Dott. Gianfranco Pellizzoni Presidente rel. Dott. Francesco Venier Giudice Dott. Paolo Petoello Giudice

Ai fini dell'applicazione dell'art. 46 primo comma n. 2 l.f., la disponibilità del reddito del fallito va individuata in una misura intermedia far il minimo alimentare, rappresentato dalla pensione sociale minima e il livello minimo socialmente adeguato, in base al criterio sancito dall'art. 36 della Costituzione della retribuzione sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, tenuto conto della situazione del fallito valutata nel suo complesso, in rapporto alla condizione di debitore verso la massa dei creditori ed in tale prospettiva, anche nel caso di procedure con scarso o nessun attivo, il diritto del fallito e della suo nucleo famigliare ad un'esistenza dignitosa non può pertanto essere compresso, se non nei limiti dei criteri fissati dall'art. 36 della Costituzione, contemperando tanto le esigenze del debitore, quanto la tutela dei creditori, al cui soddisfacimento è in tutti i casi diretta la procedura concorsuale. (Riproduzione riservata - Francesco Gabassi)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: