T. Milano- Int. fin.-Ricerca di alti rendimenti costanti nel tempo e dovere informativo dell’intermediario.

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Data di riferimento: 
19/11/2009

Tribunale di Milano, 19 novembre 2009 - Pres. Laura Cosentini - Rel. Amina Simonetti.
Segnalazione dell'Avv. Carlo Gasparro

Profilo di rischio dell'investitore - Determinazione - Obiettivo di investimento - Ricerca di una rendita certa e costante nel tempo - Investimento di natura speculativa - Esclusione - Rapporto rischio/rendimento - Dovere informativo dell'intermediario - Sussistenza.

Il cliente che comunichi all'intermediario l'intenzione di investire il ricavato dalla vendita di un bene di rilevante valore (nella specie una farmacia) in strumenti finanziari che assicurino una rendita il più elevata possibile e continuata nel tempo, al fine di assicurarsi flussi di entrata costanti, non è alla ricerca di un investimento di natura speculativa e dall'esito aleatorio ma di un investimento di natura conservativa. La non elevata propensione al rischio di un simile cliente è, infatti, deducibile dalla volontà di assicurarsi una rendita costante nel tempo, intenzione, questa, incompatibile con il rischio di perdita del capitale e, in presenza di una tale situazione, l'intermediario ha il dovere di spiegare al cliente che l'alto rendimento dei titoli è incompatibile con l'obiettivo manifestato di conseguire una rendita certa e costante nel tempo. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]