Trib.Brindisi-Fallimento. Dichiarazione - Competenza - Holding personale occulta - Prova della sede della capogruppo: necessità.
Tribunale di Brindisi, 23 marzo 2010 - Pres. Giardino - Est. Giliberti. Segnalazione del Prof. Avv. Vincenzo Farina
Fallimento - Società di fatto occulta tra S.r.l. unipersonale e impresa individuale - Volontà negoziale dei soci - Realizzazione dell'oggetto sociale - Partecipazione ai guadagni ed alle perdite - Necessità.
Fallimento - Dichiarazione - Competenza - Holding personale occulta - Prova della sede della capo gruppo - Necessità.
L'esistenza di un sistema di finanziamento di una società a responsabilità limitata unipersonale da parte dell'impresa individuale esercitata dal titolare della prima, unitamente al costante rapporto di collaborazione tra le due imprese, volto al conseguimento di risultati patrimoniali comuni, non sono elementi sufficienti a far ritenere l'esistenza di una società di fatto tra le suddette due imprese ove manchi la prova della volontà negoziale dei soci di costituire detta società, della realizzazione dell'oggetto sociale attraverso un fondo comune e della partecipazione ai guadagni ed alle perdite. (fb) (riproduzione riservata)
Il riconoscimento di una holding personale non comporta tout court una vis attrattiva della competenza in capo ad uno dei tribunali che sarebbero competenti per le singole imprese che ne fanno parte, a meno che non si provi che la sede effettiva di una società appartenente ad un gruppo non si identifica con la sede legale ma con quella della capo gruppo, non essendo sufficiente a tal fine dimostrare la gestione unitaria ed i collegamenti di natura finanziaria ed organizzativa con la capogruppo medesima, occorrendo invece dimostrare che la sede legale dell'impresa controllata è meramente formale in quanto l'effettivo centro amministrativo e gestionale dello specifico settore di attività della società controllata si trovano presso quella della capogruppo. (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massime tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
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