Trib. Udine - Int. fin.- Obbligazioni Lehman Brothers, rischio, inadeguatezza dell'operazione e danno.

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Data di riferimento: 
05/03/2010

Tribunale di Udine, 5 marzo 2010 Presidente dott. Francesco Venier Giudice estensore dott. Mimma Grisafi Giudice dott. Paolo Pettoello Segnalazione della dott.ssa Giulia Gabassi

Intermediazione finanziaria-Dovere informativo-Rischio.

Costituisce violazione del dovere dell'intermediario di fornire un'adeguata informazione il mancato avvertimento del cliente che l'investimento in obbligazioni di una società commerciale, quale la Lehman Brothers, comporta un rischio più elevato di perdita del capitale rispetto all'investimento in obbligazioni di uno Stato sovrano dell'Unione Europea, quali i BOT e i CCT emessi dallo Stato Italiano, in ragione della diversa natura dell'investimento. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Intermediazione finanziaria-Inadeguatezza dell'operazione-Profilo oggettivo e soggettivo.

L'inadeguatezza dell'operazione va valutata in relazione alla proporzione al rischio dell'investitore, nonché all'oggetto, alla tipologia ed alla dimensione dell'investimento. Costituisce operazione inadeguata sotto il profilo della dimensione quella che viola la regola della cd. diversificazione del portafoglio di investimento, concentrando pertanto una rilevante quota del portafoglio dell'investitore su titoli di un solo emittente. (L'inadeguatezza dell'operazione di acquisto di obbligazioni della banca americana Lehman Brothers, dal punto di vista dell'oggetto, poteva anche essere desunto, da un intermediario diligente, dalla circostanza che si era già verificato, alla data dell'acquisto, un improvviso rialzo dei tassi interbancari causato dalla c.d. crisi dei subprime.) (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Intermediazione finanziaria-Dovere informativo-Inadeguatezza dell'operazione-Danno.

Qualora l'intermediario proceda nell'esecuzione dell'operazione inadeguata, senza aver ricevuto l'ordine per iscritto ovvero registrato su nastro magnetico o su altro supporto come prescrive l'art. 29 della delibera Consob 11522/98, egli si rende inadempiente rispetto all'obbligo di fornire al cliente, nelle forme prescritte, l'informazione sui rischi cui si espone, venendo meno al dovere contrattuale di "comportarsi con diligenza..nei confronti dei clienti", ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a) e b), T.U.I.F, nonché dell'art. 28 del regolamento Consob 11522/98. A seconda che tale inadempimento si verifichi durante le trattative ovvero durante l'esecuzione del contratto, l'intermediario è obbligato a risarcire il danno da responsabilità precontrattuale ovvero contrattuale (salva la risoluzione ove l'inadempimento sia di non scarsa importanza), mentre non si configura un vizio di validità del negozio. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]