T. Pisa- Int. fin.- Omessa conservazione della prova dell’ordine e onere della prova.

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Data di riferimento: 
20/10/2009

Tribunale di Pisa, 20 ottobre 2009 - Pres. Piragine - Rel. Bufardeci.
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Longo

Intermediazione finanziaria - Ordine scritto - Prova - Onere a carico dell'intermediario - Sussistenza - Omessa conservazione della documentazione - Irrilevanza.

Qualora l'investitore affermi che l'intermediario abbia posto in essere acquisti di titoli senza aver ricevuto apposito ordine scritto, sarà onere dell'intermediario fornire la prova di aver dato corso alle operazioni di negoziazione in forza di regolare ordine scritto e non potrà sottrarsi a tale onere affermando di non aver potuto conservare la relativa documentazione. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]