T. Palermo- Int. fin.- Grey market e indeterminatezza dell’oggetto della negoziazione.

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Data di riferimento: 
14/01/2010

Tribunale di Palermo, 14 gennaio 2010 - Pres. Cristina Midulla - Rel. Paola Proto Pisani.
Segnalazione dell'Avv. Gaia Matteini

Intermediazione finanziaria - Grey market - Nullità dell'ordine per indeterminatezza dell'oggetto.

L'ordine di acquisto emesso nella fase del cd. grey market, prima dell'emissione del titolo negoziato (nelle specie obbligazioni Cirio Hld), deve ritenersi nullo per violazione dell'art. 1346 codice civile per indeterminatezza dell'oggetto ove non riporti l'indicazione di alcun riferimento alla società emittente, alla sua nazionalità lussemburghese e sia altresì mancante del codice ISIN oltre che dell'indicazione che la negoziazione aveva luogo al grey market. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]