T. Ferrara- Int. fin.- Operazione inadeguata, forma e nullità ex art. 1418 cod. civ.

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Data di riferimento: 
28/01/2010

Tribunale di Ferrara, 28 gennaio 2010 - Est. Anna Ghedini.
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi

Intermediazione finanziaria - Omesso adeguamento del contratto quadro - Nullità sopravvenuta - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Operazione inadeguata - Forma dell'avvertimento - Requisito di validità del contratto - Violazione - Nullità.

E' affetto da nullità sopravvenuta il contratto quadro che non sia stato adeguato ai requisiti imperativi imposti da leggi intervenute dopo la sua stipulazione e tale situazione di invalidità incide sugli sviluppi successivi del programma di investimento con particolare riferimento agli ordini di negoziazione. (fb) (riproduzione riservata)

L'obbligo dell'intermediario, previsto dall'art. 29 del reg. Consob n. 11522/1998, di avvertire in forma scritta (o su supporto magnetico) il cliente dell'inadeguatezza dell'operazione non è una semplice regola di comportamento, ma costituisce una vera e propria regola di validità del contratto di acquisto di strumenti finanziari, la cui violazione comporta la nullità del singolo ordine di acquisto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, codice civile. (fb) (riproduzione riservata)

 

(Titolo, provvedimento e massime tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]