Corte di Cassazione (11223/2021) – Affinché il socio di una società di capitali possa esperire azione individuale nei confronti dell'amministratore è necessario che sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi di quello.

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Data di riferimento: 
28/04/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 aprile 2021, n. 11223 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti

Società di capitali – Atti dolosi o colposi dell'amministratore – Azione individuale del socio e del terzo danneggiato – Presupposto perché risulti esperibile - Natura “diretta” del danno lamentato - Diritto alla conservazione del patrimonio sociale - Titolarità esclusiva della società - Mancata percezione degli utili e diminuzione di valore della quota - Danno diretto del socio – Esclusione – Conseguenza solo “indiretta” del pregiudizio al patrimonio sociale.

L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25489.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: