Tribunale di Rimini – L'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può fare ricorso sia agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis L.F., sia a quelli previsti dall'art. 10 della L. 3/2012.

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Data di riferimento: 
16/12/2020

Tribunale Ordinario di  Rimini, Sez. Civile, 16 dicembre 2020 – Pres. Maura Mancini, Rel. Silvia Rossi, Giud. Lorenzo Maria Lico.

Sovraindebitamento – Impresa agricola – Accesso alle procedura ex art. 10 L. 3/2012 –  Accordo con i creditori -  Ammissibilità – Scelta alternativa rispetto alla proposizione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. - Facoltà prevista  dal D.L. 98/2011.

Stante che l’art. 7, comma 2 bis, della L. 3/2012, che consente all’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento di proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi, non menziona fra i requisiti di non ammissibilità di una tale proposta  la condizione  di cui alla  lettera a) dell’art. 7 comma 2 della medesima legge, cioè l’essere il proponente soggetto alle procedure concorsuali c.d.

“maggiori” come contemplate dalla legge fallimentare, si deve ritenere irrilevante, al fine del possibile accesso dell’imprenditore agricolo alle procedure di sovraindebitamento, la circostanza che lo stesso abbia la facoltà di accedere all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., come previsto dall’art.23, comma 43, del D.L. 98/2011. Si deve pertanto riconoscere che l'imprenditore agricolo possa, a sua scelta, in particolare a seconda di a quanto ammonti la sua provvista dovendo nella prima ipotesi soddisfare integralmente i creditori estranei, avvalersi sia dello strumento negoziale di risoluzione della crisi di cui all'art. 182 bis L.F., sia di  quello di cui all’art. 10 della L. 3/2012, e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle soglie dimensionali di cui all’art. 1 L.F., ciò in quanto la scelta del legislatore di consentire ai soggetti che rivestono quella qualifica di accedere alle procedura di sovraindebitamento prescinde dalla loro dimensione di “piccolo imprenditore”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24708.pdf

[il Tribunale per avvalorare quanto affermato, ha sottolineato come l'art.  23, comma 43, del D.L. 98/2011 sia stato espressamente abrogato dall'art. 374 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza con ciò confermando la possibilità per l'imprenditore agricolo di avere accesso alle procedure c.d. “minori”].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: