Corte di Cassazione (19719/2020) – Stato passivo: il credito del fornitore si deve considerare sorto, salvo patto contrario, sin dal momento della consegna della merce venduta al vettore o allo spedizioniere.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 22 settembre 2020, n. 19719 - Pres. Maria Acierno, Rel. Paola Vello.
Contratto di fornitura - Vendita con spedizione - Fallimento dell’acquirente – Venditore - Somma dovutagli – Insinuazione al passivo – Avvenuta consegna della merce al vettore – Presupposto sufficiente in assenza di prova contraria - Diritto del venditore all'ammissione allo stato passivo.
In tema di accertamento del passivo, il credito del venditore nei confronti del compratore fallito, nel caso di beni mobili da trasportare da un luogo all'altro può essere provato con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, perché è in quel momento, ai sensi dell'art. 1510 c.c., che si trasferisce all'acquirente - salvo patto contrario - la proprietà dei beni medesimi. (Massima ufficiale)