T. Milano- Int.fin.- Obblighi informativi, operatore qualificato e documentazione proveniente dal soggetto interessato.

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Data di riferimento: 
26/10/2009

Tribunale di Milano, 26 ottobre 2009. Dott. Bernardini Angela- Dott. Blumetti Giuseppe Maria- Dott. Dehò Maria Grazia
Segnalazione dell'Avv.Ilaria Rizzuto

Intermediazione finanziaria-Dovere informativo-Operatore qualificato-Conoscenza.

Intermediazione finanziaria-Violazione di obblighi-Nullità.

La qualità di amministratore- persona fisica - che consente di ritenere il soggetto un operatore qualificato e quindi di sollevare l'intermediario dagli obblighi informativi ai sensi dell'art. 31 del regolamento della CONSOB n. 11522/98 - deve essere documentata dal soggetto interessato, quale atto di consenso al regime in questione, mentre non è sufficiente la conoscenza - di tale qualità - ottenuta dall'intermediario aliunde ( ad esempio tramite visura camerale). (gg) (riproduzione riservata)

Le violazioni in tema di sollecitazione all'investimento ex art. 94 ss. TUF, di divieto della vendita dei titoli alla clientela retail, di obblighi di informativa, di diligenza, di inadeguatezza delle operazioni di investimento e di conflitto di interessi non integrano fattispecie di nullità dei contratti di acquisto. (conf. Cass. 19024/05; Cass. 26724-26725/07) (gg) (riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]