Tribunale di Bologna – Sovraindebitamento e procedura di composizione della crisi mediante liquidazione di beni futuri: necessità che la proposta preveda una sua durata massima di quattro anni.
Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e delle Proc. Concorsuali, 04 agosto 2020 - Giud. Design. Fabio Fiorini.
Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione del patrimonio – Previsione - Cessione di beni futuri – Quattro anni – Durata massima possibile – Pregiudizio per i creditori successivi alla domanda – Necessità di escluderne il verificarsi.
Ai sensi dell’artt. 14 quinquies, ultimo comma, della L.3/2012, si deve ritenere che una procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter di quella legge rimanga bensì aperta fino alla completa esecuzione del programma come approvato dal tribunale, ma che i beni che sopravvengano successivamente al deposito della relativa domanda costituiscano, ai sensi dell’art. 14 undicies, oggetto della stessa in ogni caso solo per i quattro anni successivi qualunque sia la durata prevista per la chiusura della procedura [nello specifico, con riferimento ad una domanda di accesso alla procedura di liquidazione mediante la quale il debitore sovraindebitato aveva, in mancanza di beni immobili e immobili, previsto, per comporre il suo stato di crisi, la cessione ai creditori per quattro anni di una quota del suo stipendio mensile in modo da conservarne una parte come necessaria al mantenimento suo e della sua famiglia, il tribunale nell’accoglierla ha sottolineato come una tale durata risultasse conforme alla volontà sottesa agli articoli suindicati in quanto in una tale circostanza, in cui la prestazione aveva ad oggetto beni futuri, non risultava lecito prevedere una durata della procedura che si protraesse oltre il quadriennio, in quanto l’acquisizione de jure da parte dei creditori anteriori dei beni sopravvenuti rispetto al momento del deposito della relativa domanda di ammissione, non poteva protrarsi oltre quel lasso di tempo perché ciò avrebbe comportato un ingiustificato pregiudizio a scapito dei creditori successivi, i cui diritti nei confronti dell’obbligato sovraindebitato fossero sorti per causa posteriore all’avvio del procedimento, in ragione del fatto che sarebbero stati altrimenti privati, anche una volta decorso il quadriennio, della facoltà di agire in executivis sui beni del debitore medesimo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)