T. Torino- Int. fin.- E’ necessaria la produzione del contratto quadro firmato anche dall’intermediario.
Tribunale di Torino, 5 gennaio 2010 - Pres. Dominici Giovanna - Rel. Zappasodi Rossana.
Segnalazione dell'Avv. Paolo Fiorio
Contratto per la prestazione dei servizi di investimento - Sottoscrizione dell'intermediario - Necessità.
Contratto per la prestazione dei servizi di investimento - Produzione in giudizio dopo la domanda di nullità - Irrilevanza.
Contratto per la prestazione dei servizi di investimento - Convalida - Esclusione.
Contratto per la prestazione dei servizi di investimento - Negoziazione per conto terzi - Nullità - Restituzione della provvista.
La forma scritta ad substantiam dei contratti relativi ai servizi di investimento richiede necessariamente la produzione in giudizio di un atto sottoscritto non solo dall'investitore, ma anche dall'intermediario; non è infatti a tal fine idonea né la concorde ammissione delle parti, né il comportamento da esse tenuto e nemmeno la produzione in giudizio di un documento con il quale venga riconosciuto il fatto storico dell'avvenuta conclusione del contratto. E' pertanto irrilevante la dichiarazione con la quale l'investitore dichiari di aver ricevuto il contratto sottoscritto da parte dell'intermediario. (pf) (riproduzione riservata)
La produzione in giudizio del contratto da parte dell'intermediario che non l'abbia sottoscritto non è idonea a far considerare concluso il contratto qualora la parte che l'abbia sottoscritto lo produca in giudizio invocandone la nullità che equivale implicitamente alla revoca del consenso rilasciato. (pf) (riproduzione riservata)
Il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento non può essere oggetto di sanatoria o di convalida desumibile dal comportamento delle parti nemmeno qualora il rapporto abbia avuto esecuzione per un lungo periodo temporale. (pf) (riproduzione riservata)
La mancata conclusione in forma scritta del contratto quadro di investimento, che può essere ritenuto un contratto quadro di commissione ex art. 1371 c.c., determina la nullità delle operazioni di negoziazione per conto terzi e comporta l'obbligo per l'intermediario di restituire la provvista prelevata per l'esecuzione dell'ordine. (pf) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massime tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
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