C. Appello Reggio Calabria- Int. fin.- Interpretazione della domanda e nesso di causalità.

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Data di riferimento: 
14/12/2009

Corte d'Appello di Reggio Calabria, 14 dicembre 2009 - Pres. Concettina Epifanio - Est. Iannello.

Intermediazione finanziaria - Interpretazione della domanda - Domanda risarcitoria come accessoria a quella di nullità - Rilevanza della prospettazione - Condizioni.

Intermediazione finanziaria - Operazioni inadeguate - Violazione dell'obbligo di astensione - Nesso di causalità - Prova - Irrilevanza - Inammissibilità.

Ove la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'investitore venga dedotta come conseguenza delle violazioni commesse dall'intermediario, diviene irrilevante la formulazione di tale domanda come accessoria a quella di nullità o annullamento del rapporto, a meno che i danni dei quali si invoca il risarcimento siano conseguenza esclusiva della nullità in sé e per sé considerata. (fb) (riproduzione riservata)

In ipotesi di violazione dell'obbligo di astensione da operazioni inadeguate, la responsabilità dell'intermediario sussiste per il fatto stesso della violazione di tale obbligo, con la conseguente impossibilità di provare la mancanza del nesso di causalità, posto che, ai sensi dell'art. 1222 codice civile, la violazione delle obbligazioni di non fare costituisce di per sé inadempimento. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti previa autorizzazione dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]