Corte di Cassazione (20649/2019) – Fallimento: postergazione del credito di un socio che aveva anteriormente pagato un debito della società poi fallita quando questa già versava in uno stato di difficoltà finanziaria.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 luglio 2019, n. 20649 – Pres. Di Virgilio Rosa Maria, Rel. Andrea Fidanzia.
Società in situazione di difficoltà finanziaria – Pagamento di un suo debito da parte di un socio - Successivo fallimento di quella società – Socio pagatore - Insinuazione al passivo – Pagamento da considerarsi quale forma di finanziamento - Credito da ammettersi al concorso con rango postergato.
In tema di insinuazione al passivo, il credito derivante dal finanziamento della società fallita in qualunque forma fatta dal socio, in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato logico un conferimento ai sensi dell’art. 2467 c.c., va ammesso al concorso col rango postergato non essendo paragonabile ad un credito chirografario (Massima ufficiale) [nello specifico un socio aveva, su richiesta della società poi fallita che già versava in uno stato di difficoltà finanziaria, accettato di pagare ed effettivamente pagato alcuni debiti di quella società nei confronti di alcuni professionisti e la Corte ha considerato quel pagamento come rientrante nei finanziamenti “in qualunque forma effettuati “ per i quali l’art. 2467, secondo comma, c.c. prevede la postergazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)