A.Torino- Int. fin.-Danno da omessa informazione, nesso di causalità e presunzioni.

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Data di riferimento: 
28/07/2009

Intermediazione finanziaria - Violazione dei doveri informativi dell'intermediario - Nesso di causalità - Prova per presunzioni - Ammissibilità.

Il nesso di causalità tra inadempimento dell'intermediario ai propri doveri informativi ed il danno patito dal cliente può essere ritenuto sussistente anche sulla base di presunzioni, potendosi affermare che un investitore di normale prudenza non avrebbe dato corso ad un investimento particolarmente rischioso se fosse stato debitamente informato delle caratteristiche del medesimo. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti previa autorizzazione dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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PDF icon Corte d'Appello di Torino 28 luglio 2009 .pdf496.52 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]