T.Torino- Int. fin.- Dovere di astensione e nesso di causalità in re ipsa.

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Data di riferimento: 
17/07/2009

Tribunale di Torino, 17 luglio 2009 - Est. Rossana Zappasodi.
Segnalazione dell'Avv. Cecilia Ruggeri

Intermediazione finanziaria - Violazione del dovere di astensione - Prova del nesso di causalità - Irrilevanza - Danno in re ipsa - Sussistenza.

Non è necessario procedere alla verifica del nesso causale tra violazione e danno quando si è in presenza di un'operazione non adeguata di cui non sia stata fornita specifica segnalazione per iscritto all'investitore, poiché non sono le concrete e specifiche modalità esecutive dell'ordine di borsa a venire in questione, ma il compimento stesso dell'operazione, che non avrebbe dovuto affatto avere luogo. In questo caso il compimento dell'operazione, atteso il dovere dell'intermediario di astenersi, configura un danno in re ipsa. (cr) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti previa autorizzazione dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]