T. Torino- Int. fin.- Ripetizione delle cedole e prova della mala fede.

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Data di riferimento: 
04/06/2009

Tribunale di Torino, 4 giugno 2009 - Pres. Federica La Marca - Rel. Liberati.
Segnalazione dell'Avv. Cecilia Ruggeri

Contratto di intermediazione finanziaria - Nullità - Ripetizione delle cedole percepite dall'investitore - Mala fede dell'accipiens - Prova - Necessità.

Conformemente ai principi che regolano l'azione di ripetizione dell'indebito, a fronte della dichiarazione di nullità del contratto quadro di negoziazione, la domanda con cui l'intermediario finanziario chiede, ex art. 2033 c.c., la restituzione delle cedole obbligazionarie percepite dall'investitore prima del default, può essere accolta solo nel caso in cui riesca a fornire la prova della mala fede dell'accipiens nella percezione di tali somme, costituendo le stesse frutti civili dell'investimento. (cr) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti previa autorizzazione dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]