Tribunale di Napoli – Crisi da sovraindebitamento: omologazione di un piano del consumatore che prevede una durata che esula dall'ordinario.
Tribunale di Napoli, Sezione volontaria giurisdizione, 21 febbraio 2019 – Giudice designato dott. Nicola Graziano.
Sovraindebitamento - Piano del consumatore – Omologazione - Durata di oltre 10 anni – Tempistica superiore all'ordinario - Motivi che la rendono compatibile.
Con riferimento ad un piano del consumatore ex L 3/2012, che prevedeva la soddisfazione finale, mediante versamenti mensili, di circa i 3/4 del totale dei debiti accumulati nel tempo dai proponenti (marito - lavoratore dipendente a tempo indeterminato - e moglie), essenzialmente per rate di mutuo insolute, scoperto di conto corrente e finanziamenti in corso, debiti che, prevalentemente per motivi di salute, che avevano causato ad entrambi nel tempo lunghe assenze dal lavoro, e per spese connesse all'utilizzo e alla ristrutturazione dell'abitazione familiare e delle parti condominiali, gli stessi non erano stati e non erano in grado di puntualmente e totalmente onorare, il Tribunale, considerata la sussistenza del requisito della meritevolezza per non essere stato il sovraindebitamento colpevolmente dai proponenti determinato e verificata la fattibilità del piano e la non convenienza, in particolare anche con riferimento alla vendita di detto immobile, del ricorso all'alternativa liquidatoria, ha ritenuto di procedere all'omologazione di quel piano, nonostante fosse prevista una durata per il suo completamento di oltre 10 anni, superiore a quella ordinariamente compatibile con quel tipo di risoluzione, con inoltre una moratoria di circa dodici mesi per il pagamento dei professionisti incaricati, e nonostante l'opposizione da parte dell'istituto di credito mutuatario, ciò in quanto la proposta non comportava a danno di quella banca perdite ingenti e la revisione temporale non risultava di gran lunga ampliata rispetto alla data naturale di estinzione del debito originariamente prevista, ed in quanto, comunque, l'età del proponente risultava compatibile con quella tempistica. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dal dott. Dario Vairo della OANC OBIETTIVO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSUMATORI
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