Trib. Palermo- Intermediazione finanziaria- Rischio relativo alla singola operazione e obbligo di informazione.
Inserito da Giulia Gabassi il Lun, 02/11/2009 - 20:36
Versione stampabile
Data di riferimento:
21/11/2008
Tribunale di Palermo, 21 novembre 2008 - Pres. Di Pisa - Rel. Daniela Galazzi.
Segnalazione dell'Avv. Gaia Matteini
Intermediazione finanziaria - Propensione al rischio media o alta - Doveri informativi relativi al livello di rischio della singola operazione - Sussistenza.
L'intermediario è tenuto a segnalare l'esistenza del grado di rischio dell'investimento e l'eventuale inadeguatezza dell'operazione anche ai clienti con propensione al rischio media o alta, tanto più nel caso in cui l'esperienza dei medesimi non possa essere valutata con riferimento alla loro pregressa operatività. (fb)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Uffici Giudiziari:
Concetti di Intermediazione finanziaria:
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Palermo 21 novembre 2008.pdf | 230.69 KB |
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]