Tribunale di Prato – Fallimento in estensione: competenza a deciderlo e necessità di un accertamento rigoroso per poter addivenire a quella pronuncia.
Tribunale di Prato, Sez. Fallimentare, 01 agosto 2018 – Pres. Rel. Maria Novella Legnaioli, Giud. Raffaella Brogi e Mariella Galano.
Fallimento – Supersocietà di fatto – Riscontro – Soggetto fallito – Socio illimitatamente responsabile – Dichiarazione di fallimento in estensione – Pronuncia - Competenza - Medesimo tribunale .
Fallimento in estensione – Supersocietà di fatto – Sussistenza - Tribunale – Rigoroso accertamento - Necessità – Soci componenti – Interesse sociale comune – Presupposto richiesto – Gruppo di società – Abusivo assoggettamento all'altrui direzione – Ipotesi diversa da potersi escludere.
Alla luce del rinvio ("allo stesso modo si procede") di cui al quarto comma dell'art. 147 L.F. deve ritenersi che possa rientrare nella competenza del tribunale che ha precedentemente dichiarato il fallimento dell'imprenditore individuale (e, come ritenuto dalla recente giurisprudenza, anche dell’imprenditore collettivo, sia esso società di persone o di capitali) anche la competenza a pronunciare il fallimento in estensione, ai sensi del quinto comma dei detto articolo, nei confronti della società che, successivamente alla prima dichiarazione, sia risultata comprendere il fallito quale socio illimitatamente responsabile. Si tratta di criterio regolatore evidentemente volto a semplificare l’accertamento del tribunale competente in casi in cui, come quello della società di fatto o irregolare, questo risulta particolarmente complesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La sussistenza di una "supersocietà di fatto" postula un accertamento rigoroso dell' interesse sociale da essa perseguito che deve essere conforme e comune a quello delle singole società che ne fanno parte; ciò in quanto deve potersi escludere che ricorra il diverso caso dello scorretto e abusivo assoggettamento di un gruppo di società all'altrui direzione e coordinamento, stante che tale ipotesi, non essendo caratterizzata da una condivisione degli interessi, non può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 147, quinto comma, L.F. e non può, pertanto, comportare l'estensione al dominus dell'insolvenza delle società dallo stesso dirette. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)