Tribunale di Cassino – Fallimento e rendiconto del curatore: ipotesi di contestazioni infondate e pertanto da respingersi.
Tribunale di Cassino, Sez. Civile, 18 settembre 2018 – Pres. Federico Eramo, Rel. Lorenzo Sandulli, Giud. Maria Rosaria Ciuffi.
Fallimento – Rendiconto del curatore – Contestazioni valide – Pregiudizio recato al patrimonio e agli interesi dei creditori – Presupposto essenziale.
Fallimento – Smaltimento dei rifiuti – Onere non gravante sul curatore – Costi non adossabili ai creditori.
La contestazione mossa da un creditore avverso il rendiconto che il curatore abbia presentato ai sensi dell'art. 116 L.F. al fine dell'accertamento della correttezza del suo operato e degli esiti che ne sono conseguiti e della corrispondenza della sua gestione ai precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica, si deve ritenere che difetti di un requisito essenziale laddove l'impugnazione non deduca e dimostri l'esistenza di un pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori [nello specifico, il tribunale ha respinto la contestazione mediante la quale veniva imputato al curatore di non aver tenuto conto che la società fallita aveva ottenuto in sublocazione un immobile e che al conduttore sarebbe spettata un'indennità in prededuzione a motivo della avvenuta occupazione di quell'immobile da parte della curatela, in quanto il curatore, successivamente al fallimento della sub conduttrice, aveva
subito provveduto ad effettuare il recesso dal contratto di sublocazione, ragion per cui non era mai entrato nella disponibilità di quel bene]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Laddove venga contestato al curatore, con riferimento al rendiconto da lui presentato, di non aver adeguatamente valorizzato, abbandonandoli, i rifiuti speciali presenti nel sito della società fallita, da questa allorché in bonis smaltiti e riciclati, che avrebbero potuto essere reinseriti nel processo della raccolta differenziata e del riciclo ottenendo così un corrispettivo che poteva andare a favore della massa, deve escludersi che a tanto il curatore risultasse tenuto, sia in quanto lo stesso, ex art. 188 del TUA (codice dell'ambiente), non poteva essere considerato, se la loro produzione non risultava ascrivibile al suo operato, né quale "produttore iniziale ", né quale " altro detentore", sia in quanto la bonifica avrebbe potuto avuto un costo che non poteva gravare sugli incolpevoli creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento a questa seconda massima cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano, 08 giugno 2017 https://www.unijuris.it/node/3530]