Tribunale di Verona-Intermediazione finanziaria- Mancanza di contratto quadro e convalida della nullità.
Inserito da Giulia Gabassi il Lun, 05/10/2009 - 19:07
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Data di riferimento:
17/04/2009
Tribunale di Verona, 17 aprile 2009 - Pres. Rizzo - Est. Mirenda.
Intermediazione finanziaria - Mancanza di contratto quadro - Nullità - Incasso delle cedole - Convalida - Ammissibilità.
La nullità comminata dall'art. 23 del d.lgs. n. 58/1998 per la mancata adozione della forma scritta dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento è suscettibile di convalida da parte dell'investitore che incassi le cedole delle obbligazioni acquistate senza lamentare alcunché e senza mostrare alcuna perplessità circa l'inadeguatezza dell'investimento. (fb)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Uffici Giudiziari:
Concetti di Intermediazione finanziaria:
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Tribunale di Verona 17 aprile 2009.pdf | 269.05 KB |
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]