Trib. di Milano- Intermediazione finanziaria- Doveri informativi e grado di rischio dell’operazione, quantificazione del danno.

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Data di riferimento: 
28/09/2009

Tribunale di Milano, 28 settembre 2009 - Pres. Alda M. Vanoni - Rel. Maria Grazia Dehò.
Segnalazione del Prof. Avv. Daniele Maffeis

Intermediazione finanziaria - Disinvestimento e reinvestimento - Natura speculativa dell'operazione - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Grado di rischio dell'operazione - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Inadeguatezza dell'operazione - Omessa autorizzazione scritta ed avviso - Risarcimento del danno - Quantificazione.

Costituisce investimento non conservativo, ma apprezzabilmente speculativo, l'acquisto di obbligazioni della Provincia di Buenos Aires effettuato con il ricavato del disinvestimento in obbligazioni Argentina già in portafoglio dell'investitore, dato il livello di rischio di entrambi gli strumenti finanziari al momento dell'operazione. (dm)

La violazione dell'obbligo di informazione sul grado di rischio dell'operazione costituisce fonte di responsabilità risarcitoria a carico dell'intermediario. (dm)

Quando è violata la disciplina prevista in caso di inadeguatezza - per la mancata segnalazione nell'ordine dei motivi dell'inadeguatezza e la mancata specifica autorizzazione scritta del cliente - l'intermediario risarcisce il danno nella misura corrispondente alla intiera perdita dell'investimento. (dm)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]