Trib. di Vigevano- Intermediazione finanziaria-Domanda di nullità del contratto, produzione in giudizio e revoca del consenso.
Inserito da Giulia Gabassi il Lun, 28/09/2009 - 20:38
Versione stampabile
Data di riferimento:
08/05/2009
Tribunale di Vigevano, 8 maggio 2009 - Pres. Anna Maria Peschiera - Est. Chiara Russo.
Segnalazione dell'Avv. Marisa F. Costelli
Contratto di negoziazione - Mancata sottoscrizione dell'intermediario - Domanda di nullità - Produzione in giudizio - Revoca del consenso.
In mancanza di valido contratto quadro (perché sottoscritto da promotore finanziario non abilitato a spendere il nome dell'intermediario), non può darsi valore di accettazione scritta alla produzione in giudizio del documento ove gli attori ne abbiano chiesto la dichiarazione di nullità, con ciò manifestando la volontà di revocare il proprio consenso prima della produzione. (fb)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Uffici Giudiziari:
Concetti di Intermediazione finanziaria:
Allegato | Dimensione |
---|---|
Trib. di Vigevano 8 maggio 2009 .pdf | 470.01 KB |
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]