Trib. di Pescara- Intermediazione- Violazione degli obblighi informativi e formulazione della domanda.

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Data di riferimento: 
10/06/2008

Tribunale di Pescara, 10 giugno 2008 - Pres. Angelo Bozza - Rel. Gianluca Falco.

Intermediazione finanziaria - Violazione di doveri informativi sull'oggetto dell'investimento - Responsabilità precontrattuale - Formulazione della domanda come nullità e responsabilità contrattuale - Infondatezza.

Poiché la violazione degli obblighi informativi relativi ai prodotti finanziari oggetto dell'investimento da luogo a responsabilità precontrattuale, deve essere respinta la domanda dell'investitore che chieda, in via principale, la dichiarazione di nullità del contratto e la restituzione delle somme versate in sua esecuzione e, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento ed il conseguente risarcimento del danno. (fb) 

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]