Trib. di Pescara- Intermediazione- Violazione degli obblighi informativi e formulazione della domanda.
Tribunale di Pescara, 10 giugno 2008 - Pres. Angelo Bozza - Rel. Gianluca Falco.
Intermediazione finanziaria - Violazione di doveri informativi sull'oggetto dell'investimento - Responsabilità precontrattuale - Formulazione della domanda come nullità e responsabilità contrattuale - Infondatezza.
Poiché la violazione degli obblighi informativi relativi ai prodotti finanziari oggetto dell'investimento da luogo a responsabilità precontrattuale, deve essere respinta la domanda dell'investitore che chieda, in via principale, la dichiarazione di nullità del contratto e la restituzione delle somme versate in sua esecuzione e, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento ed il conseguente risarcimento del danno. (fb)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
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Tribunale di Pescara 10 giugno 2008.pdf | 256.13 KB |