Trib. di Novara- Operatore qualificato e dovere di informazione.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
18/01/2007

Tribunale di Novara 18 gennaio 2007 - Pres. Di Oreste, Relatore Bruno Conca.
Segnalazione degli Avv.ti Giuseppe Russo e Franco Martoglio

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Sottoscrizione di singoli contratti - Forma scritta - Sussistenza.

Deve ritenersi assolto l'obbligo della forma scritta previsto dall'art. 23 del TUF qualora le parti non sottoscrivano il cd. contratto quadro ma vari contratti di analogo contenuto in occasione di ogni singola operazione di investimento. (fb)

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Effettiva verifica dell'esperienza dichiarata - Necessità.

La dichiarazione attestante la qualifica di operatore qualificato, resa ai sensi dell'art. 31 reg. Consob, deve essere corroborata da elementi di positivo ed obiettivo riscontro e non è di per sé sola sufficiente ad esonerare l'intermediario dal rispetto dei doveri di informazione e di protezione dell'investitore. Diversamente opinando, si verrebbe ad ammettere che i diversi standard di comportamento degli intermediari e l'eventuale applicazione di uno statuto protezionistico in favore degli operatori non qualificati sia fondata non sulla "qualità ed esperienza professionale dell'investitore" bensì su di un giudizio reso da colui le cui qualità dovrebbero invece essere verificate. (fb) 

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

Uffici Giudiziari: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Novara 18 gennaio 2007.pdf1.28 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]