Tribunale di Chiavari - Intermediazione finanziaria - Incapacità a testimoniare del funzionario e presunzioni.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
11/03/2008

Tribunale di Chiavari 11 marzo 2008 - Pres. Amisano, est. Grasso.
Segnalazione dell'Avv. Luigi Vanti

Intermediazione finanziaria - Testimonianza del funzionario dell'intermediario - Incapacità di cui all'art. 246 cod. proc. civ. - Sussistenza.

Operazione inadeguata - Violazione dei doveri informativi dell'intermediario - Presunzione in ordine alla diversa scelta dell'investitore - Sussistenza.

Risoluzione per inadempimento - Indebito oggettivo - Presunzione di buona fede - Interessi con decorrenza dalla domanda.

E' incapace a testimoniare il funzionario dell'intermediario che si è occupato dell'acquisto impugnato dal cliente avendo lo stesso quell'interesse a partecipare al giudizio previsto come causa di incapacità dall'art. 246 c.p.c. (fb)

Quando un'operazione è inadeguata alle caratteristiche e al profilo di rischio del cliente, si deve presumere che in presenza di una informazione corretta ed esaustiva l'investitore non avrebbe compiuto l'operazione medesima. (fb)

In presenza di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) è presunta la buona fede del soggetto inadempiente per cui gli interessi della parte inadempiente dovranno decorrere dalla data della domanda. (fb)

(Provvedimento,titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Chiavari 11 marzo 2008.PDF911.26 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]