Trib. di Venezia- Contenuto del contratto quadro- Dovere di astensione- Risarcimento del danno.

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Data di riferimento: 
28/02/2008

Tribunale di Venezia 28 febbraio 2008, Pres. Zacco, est. Andrea Fidanzia.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Difformità dal contenuto prescritto dalla legge - Divergenze relative alla definizione di norme comportamentali - Nullità - Esclusione.

Intermediazione finanziaria - Violazione da parte dell'intermediario di norme comportamentali relative alle singole operazioni - Conseguenze - Risarcimento del danno.

Intermediazione finanziaria - Operazioni inadeguate - Conflitto di interessi - Violazione da parte dell'intermediario dell'obbligo di astensione - Sussistenza in re ipsa del nesso di causalità - Violazione di altri obblighi comportamentali -Nesso di causalità - Onere della prova sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Operazioni compiute in tempi diversi - Variazione del profilo di rischio - Valutazione - Necessità.

Non dà luogo a nullità il fatto che il contratto quadro non recepisca integralmente il contenuto previsto dall'art. 30 reg. Consob n. 11522/98, qualora le divergenze tra il testo del contratto e quanto previsto dalla citata norma riguardino profili che attengono alla disciplina dei comportamenti degli intermediari, disciplina che come tale non incide sul momento genetico del contratto ma solo sull'esecuzione dello stesso. (fb)

La violazione da parte dell'intermediario delle norme comportamentali, intendendo per tali anche quelle che regolano il compimento delle singole operazioni di investimento, dà luogo ad un inadempimento contrattuale che può giustificare solo una pronuncia risarcitoria idonea a ristorare l'investitore del danno allo stesso eventualmente cagionato e ciò in quanto viene in rilievo una condotta dell'intermediario successiva alla conclusione del contratto quadro di negoziazione, avente natura attuattiva di obblighi assunti dall'intermediario proprio all'atto della stipulazione di tale contratto. (fb)

Ove l'intermediario non sia astenuto dal compiere un'operazione dalla quale avrebbe dovuto necessariamente astenersi - abbia, ad esempio, dato corso ad un'operazione in conflitto di interessi senza comunicare per iscritto l'esistenza di tale conflitto e senza ottenere la preventiva autorizzazione scritta del cliente oppure abbia eseguito un'operazione inadeguata in mancanza di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordine telefonico, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui fosse fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute - deve ritenersi che l'intermediario abbia concorso alla determinazione del danno. In tali ipotesi il nesso di causalità tra condotta dell'intermediario e danno subito dall'investitore è in re ipsa, mentre al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore delegato in cui sussiste a carico dell'intermediario un esplicito divieto di astensione, l'inadempimento degli obblighi comportamentali non è sufficiente, di per sé, a dar luogo ad una pronuncia risarcitoria, essendo necessario che il risparmiatore dimostri l'esistenza del nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo informativo (omessa consegna del documento sui rischi generali, omessa raccolta delle informazioni sul profilo di rischio, omessa o carente informazione sulle caratteristiche e sui rischi dell'operazione, etc.) ed il danno. (fb)

In ordine alle dimensioni dell'operazione, va affermato il principio per il quale ove vengano impugnate una pluralità di operazioni compiute in un certo arco di tempo, la percentuale di titoli speculativi da considerarsi come base per stabilire l'adeguatezza di ogni successiva operazione non coincide necessariamente con quella esistente precedentemente al primo acquisto ma può variare ed aggiornarsi in relazione alle caratteristiche dei successivi acquisti dell'investitore, il quale può cambiare il suo profilo di rischio nel corso del rapporto di investimento.

(provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]