C. Appello Venezia- Forma scritta ad substantiam anche per i contratti di acquisto dei singoli strumenti finanziari.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
19/11/2007

Corte d'Appello di Venezia, civile sez. terza - 19 novembre 2007, n. 1566/07 - Pres. O. Carbone, Est. M. Bellano
Segnalazione dell'Avv. Paolo Iadanza

Intermediazione finanziaria - Forma scritta dei singoli ordini - Necessità - Violazione - Nullità.

Il requisito della forma scritta ad substantiam è previsto dalla legge non solo per il cd. contratto quadro, in base al quale l'intermediario si obbliga a prestare il servizio di investimento, ma anche per i contratti di acquisto dei singoli strumenti finanziari.

(provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

Uffici Giudiziari: 
AllegatoDimensione
PDF icon App.Venezia 19 novembre 2007.pdf277.69 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]