Trib. Venezia- Forma scritta ad substantiam- Produzione documento- Dichiarazione di operatore qualificato.
Tribunale di Venezia 25 ottobre 2007 - Pres. R. Zacco, Est. Marina Caparelli
Restituzione di somme indebitamente trattenute da una banca nell'ambito di un rapporto di conto corrente - Prescrizione - Decorrenza.
Contratti soggetti all'obbligo di forma scritta ad substantiam - Manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti - Dichiarazione confessoria della controparte - Insufficienza - Produzione in giudizio del documento negoziale - Impugnazione del contratto - Revoca del consenso - Equivalenza - Perfezionamento del contratto - Esclusione.
Persona giuridica - Dichiarazione di operatore qualificato ex art. 31 reg. Consob 11522/98 - Obbligo di verifica del requisito da parte dell'intermediario finanziario - Insussistenza.
Il termine di prescrizione decennale per la richiesta di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (cfr. Cass. 9.4.1984 n.2262). (fb)
In tema di contratti soggetti all'obbligo di forma scritta ad substantiam, la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti (la quale concorre alla formazione del negozio con efficacia pari alla volontà dell'altro) non può essere sostituita da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, non valendo tale dichiarazione nè quale elemento integrante il contratto nè - quand'anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto - come prova del medesimo (cfr. Cass. 18.6.2003 n.9887; Cass. 28.5.1997 n.4709). Da ciò discende che la circostanza che nel modulo prodotto in causa l'attrice abbia confermato di aver ricevuto una lettera contenente l'accordo normativo integralmente riportato, non è sufficiente a ritenere la sussistenza della forma scritta atteso che la Banca avrebbe dovuto produrre la lettera in questione. (fb)
Il tenore letterale della norma di cui all'art. 31 reg. Consob 11522/98 e la differente disciplina prevista per le persone fisiche e le società e persone giuridiche non rientranti nella prima categoria di soggetti portano ad escludere che anche per tali soggetti il possesso dei requisiti di operatore qualificato debba essere documentato. Ne consegue che gli operatori finanziari, in tale ipotesi, non hanno l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza del possesso della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari dichiarata dal legale rappresentante della società.
(provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
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