Trib. di Vicenza- Nullità per mancanza di forma scritta- Violazione obblighi informativi.

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Data di riferimento: 
15/06/2007

Tribunale di Vicenza 15 giugno 2007 - Pres. M. Colasanto - Est. G. Limitone

Contratti in genere - Intermediazione finanziaria - Propensione al rischio - Rifiuto di fornire informazioni - Adeguatezza dell'ordine - Verifica in concreto - Necessità (artt. 21, lett. a) e b), d.lgs. n. 58/1998; 28 e 29 Reg. CONSOB n. 11522/1998; 1337 e 1338 c.c.).

Contratti in genere - Intermediazione finanziaria - Conoscenza Inosservanza di obblighi informativi - Nullità - Esclusione - Responsabilità precontrattuale - Sussiste - Risarcimento del danno - Ammissibilità - Criteri (art. 26, co. 1, lett. e), Reg. CONSOB n. 11522/1998).

Contratti in genere - Intermediazione finanziaria - Presenza di titoli a rischio nel portafoglio del cliente - Sintomo inequivoco di esperienza ed avvedutezza - Esclusione (artt. 21, lett. a) e b), d.lgs. n. 58/1998; 28 e 29 Reg. CONSOB n. 11522/1998).

L'assenza di informazioni circa la propensione al rischio del risparmiatore non può certo rendere adeguata qualsiasi operazione, anzi deve vincolare chi propone l'investimento a maggiore cautela e a maggiore diligenza nelle proposte e nell'assolvere gli obblighi informativi in relazione al rischio connesso ad ogni singola operazione, avuto riguardo al profilo concretamente ravvisabile nel cliente. (gl)

L'onere di conoscenza delle vicende inerenti lo specifico strumento finanziario trattato deriva dall'art. 26, co. 1, lett. e), del Reg. CONSOB n. 11522/1998, e comporta che l'intermediario dovrebbe di regola astenersi dal collocare un titolo di cui non conosca a fondo le caratteristiche. (gl)

La presenza nel portafoglio del cliente della Banca di altri titoli argentini, o comunque con elevato rischio, non significa di per sé che il medesimo sia necessariamente di un investitore con esperienza ed avvedutezza, potendo al contrario essere sintomo di ingenuità e di non avvedutezza, per essere stato più volte indotto in errore da chi doveva invece tutelarne gli interessi.

(provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]