Trib. Genova- Nullità per mancanza di forma scritta- Risoluzione per inadempimento di obbighi dell'intermediario.
Tribunale di Genova, sez. I civ., 26 giugno 2006, n. 2525 - Pres. Vigotti - Rel. Casanova - Associazione Sportello del Consumatore e altri (Avv. Vignolo) c. Banca Popolare Italiana s.c.a.r.l. (Avv. Mariconda e Avv. Genovesi)
segnalazione dell'Avv. Stefano Andrea Vignolo
Intermediazione finanziaria - ordine di borsa - forma scritta - necessità
La forma scritta dei contratti relativi ai servizi di investimento è obbligatoria, a pena di nullità, sia per la stipula del contratto quadro di intermediazione, sia per le successive operazioni di investimento, in considerazione della necessità di attestare, al momento della raccolta dei singoli ordini di borsa, il rispetto degli obblighi di informazione e trasparenza previsti a carico degli intermediari. (av)
Intermediazione finanziaria - acquisto titoli obbligazionari del Gruppo Parmalat - obbligo di informazione a carico dell'intermediario - violazione - sussistenza
L'intermediario deve garantire una informazione concreta ed effettiva sul titolo negoziato in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumersi consapevolmente i rischi dell'investimento compiuto, in particolare quando l'offerta del titolo sul mercato è riservata ad investitori qualificati e l'obbligazione viene emessa da una società di diritto straniero fortemente sottocapitalizzata. (av)
Intermediazione finanziaria - acquisto titoli obbligazionari emessi all'estero - offering circular - obbligo di consegna al risparmiatore - sussistenza
In mancanza di prospetto informativo, le informazioni essenziali sul titolo obbligazionario devono essere comunicate attraverso la consegna al cliente dell'offering circular, soprattutto quando il documento contiene notizie allarmanti in merito alla solidità patrimoniale della società emittente. (av)
Intermediazione finanziaria - operazione inadeguata - obbligo di segnalazione - contenuto
La clausola, inserita nell'ordine di borsa, con cui il cliente dichiara di voler comunque effettuare l'ordine pur in presenza di un'operazione non adeguata, non costituisce prova del contenuto specifico delle informazioni che la banca avrebbe dovuto fornire sul titolo, né delle ragioni che avrebbero reso concretamente inadeguata l'operazione rispetto alle caratteristiche del cliente. (av)
Intermediazione finanziaria - risoluzione contrattuale - effetti restitutori - limiti
Se l'operazione finanziaria viene dichiarata nulla o risolta, il cliente deve restituire i titoli in suo possesso, ma non anche gli interessi cedolari maturati prima del default obbligazionario, in quanto trattasi di frutti percepiti dal risparmiatore in buona fede, e comunque di una prestazione già eseguita, alla quale rimane indifferente la sopravvenuta risoluzione del contratto.
(provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Allegato | Dimensione |
---|---|
Trib. Genova 26 giugno 2006.pdf | 921.48 KB |