Trib. Ferrara- Inadempimento del dovere informativo- Risoluzione degli ordini di acquisto.

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Data di riferimento: 
26/05/2009

Tribunale di Ferrara, 26 maggio 2009 - Pres. Rel. Sangiuolo.

Segnalazione dell'Avv. Andrea Zanni

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi - Diversità delle norme che regolano l'emissione di un titolo - Omessa informazione - Inadempimento - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi - Compatibilità con il profilo di rischio del cliente - Nesso di causalità - Presunzione.

Costituisce grave inadempimento, tale da giustificare la risoluzione dell'ordine di acquisto, la mancata informazione relativa al fatto che l'obbligazione acquistata (Parmalat 98/05 FR EU) sia stata emessa da società di diritto olandese, in quanto tale circostanza comporta una radicale diversità del quadro normativo di riferimento e quindi del titolo. (fb)

L'acquisto di un prodotto finanziario le cui caratteristiche di rischio si discostano notevolmente dal profilo dell'investitore, consente di presumere che, se lo stesso fosse stato correttamente informato, non avrebbe effettuato l'operazione ed avrebbe optato per titoli più consoni al proprio profilo di rischio. (Nella specie, il CTU ha ritenuto che le obbligazioni Parmalat 98/05 FR EU non fossero adatte al profilo, definibile come quello di un risparmiatore oculato, non incline al rischio ma con finalità speculative sempre garantite da una diversificazione di portafoglio in grado di bilanciare i rischi di mercato).

( provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]