Tribunale di Mantova - Intermediazione finanziaria - Phone banking, danno e nesso di causalità.

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Data di riferimento: 
05/02/2009

Tribunale di Mantova, 5 febbraio 2009 - Pres. Bernardi - Est. Alessandra Venturini.

Intermediazione finanziaria - Servizio di phone banking - Doveri informativi dell'intermediario - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Informazione relativa alla singola operazione - Necessità - Omissione - Nesso di causalità - Presunzione.

La possibilità di utilizzare tecniche di comunicazione a distanza per la prestazione dei servizi finanziari non esime gli intermediari dall'osservanza degli obblighi informativi previsti dalla disciplina di settore. Così, anche nel caso in cui gli ordini vengano effettuati attraverso il servizio di phone banking, gli intermediari devono fornire agli investitori adeguate informazioni sulla specifica operazione e ciò indipendentemente dal fatto che sia stato loro consegnato il documento sui rischi generali di investimento o che abbiano in precedenza effettuato operazioni analoghe. (av)

Il fatto che l'intermediario abbia omesso di fornire qualsiasi informazione sui rischi connessi alla specifica operazione consente di presumere che l'investitore, se fosse stato correttamente informato, non avrebbe effettuato l'operazione medesima. (av)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]