Trib. di Parma - Intermediazione finanziaria - Piano 4you, rapporto con il finanziamento erogato e diritto di recesso.
Tribunale di Parma, 1 aprile 2009 - Pres. Rel. Sinisi.
Piano finanziario 4you - Concessione di finanziamento finalizzato all'acquisto di strumenti finanziari - Legittimità.
Intermediazione finanziaria - Oneri probatori dell'intermediario - Integrazione mediante documentazione scritta e sottoscritta dal cliente - Ammissibilità.
Piano finanziario 4you - Diritto di recesso - Clausola avente natura di penale - Esclusione.
L'art. 1, comma 6, lettera c) prevede, tra i "servizi accessori", la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento. Ciò esclude che il piano finanziario 4you, in quanto realizza la suddetta fattispecie, non sia meritevole di tutela. (fb)
Posto che l'intermediario può integrare l'onere probatorio a suo carico con la produzione di documenti sottoscritti dal cliente e ricognitivi dell'adempimento di oneri informativi, è possibile affermare che il contratto relativo al piano finanziario denominato 4you fornisce, in modo chiaro ed intellegibile, adeguati elementi di valutazione del prodotto che non può certo essere inteso come piano di accumulo o previdenziale. (fb)
La clausola che, nel piano finanziario denominato 4you, regola il diritto di recesso del cliente non ha natura di penale, in quanto ha lo scopo di determinare l'ammontare del capitale dovuto alla banca dal cliente che intenda recedere anticipatamente e la formula matematica, che ha lo scopo di attualizzare le rate del finanziamento concesso, non ha una struttura sofisticata in quanto viene comunemente utilizzata in matematica finanziaria e non può essere esplicitata in modo diverso. (fb)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Parma 01 aprile 2009.pdf.pdf | 517.01 KB |