Tribunale di Bologna - Intermediazione - Negoziazione fuori sede e nullità del singolo ordine.
Tribunale di Bologna, 15 aprile 2009 - Pres. Berlettano - Rel. Antonella Palumbi.
Segnalazione dell'Avv. Matteo Acciari
Intermediazione finanziaria - Collocamento fuori sede di strumenti finanziari - Nozione - Uso promiscuo del termine - Negoziazione di strumenti finanziari - Applicabilità.
Collocamento fuori sede di strumenti finanziari - Omessa indicazione del diritto di recesso - Nullità del singolo ordine di negoziazione - Sussistenza.
Il termine collocamento di cui all'art. 30 del TUF deve ritenersi comprensivo di ogni forma di compravendita e di sottoscrizione e quindi anche dell'attività di negoziazione, posto che solo tale interpretazione è compatibile con l'uso promiscuo del termine fatto dalla norma in connessione sia con gli strumenti finanziari sia con i servizi di investimento. (Nel caso di specie, è stata dichiarata la nullità dell'ordine di acquisto ricevuto tramite promotore finanziario presso l'abitazione degli investitori - ove era anche stato sottoscritto il contatto di negoziazione - a causa della mancata indicazione del diritto di recesso nella modulistica). (fb)
Ove, in ipotesi di collocamento fuori sede di strumenti finanziari, non sia indicata nei moduli o formulari sottoscritti dall'investitore la facoltà di recesso prescritta dall'art. 30 del TUF, la sanzione della nullità da tale norma prevista colpisce non già il contratto quadro ma piuttosto lo specifico ordine impartito dal cliente e la conseguente esecuzione di esso, con la conseguenza che resta travolta l'idoneità della negoziazione a produrre effetti nella sfera giuridico-patrimoniale del cliente. (fb)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
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