Trib. di Trento- Inosservanza degli obblighi dell'intermediario- Nullità del contratto.
Tribunale di Trento 1 febbraio 2007, n. 218 - Pres. Palestra, Rel. D. Erlicher.
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi
Intermediazione finanziaria - Violazione degli obblighi imposti all'intermediario - Responsabilità precontrattuale - Esclusione - Natura contrattuale dell'ordine di acquisto e dell'accettazione - Nullità - Sussistenza.
Non è condivisibile la tesi secondo la quale l'inosservanza degli obblighi imposti all'intermediario assume rilievo sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e non può comportare la nullità del contratto. La condotta illegittima dell'intermediario ha infatti luogo nel momento stesso della stipula dell'atto negoziale che ha natura indiscutibilmente bilaterale, atteso che vede da un lato l'ordine di acquisto impartito dal cliente e dall'altro lato l'accettazione dell'intermediario di dare corso all'operazione, accettazione che si manifesta attraverso la diretta esecuzione dell'operazione medesima. L'inosservanza degli adempimenti imposti all'intermediario nella stipula del contratto non può che comportare l'invalidità dell'atto compiuto in violazione di norme imperative, quali sono quelle dettate dal T.U.F. e dal reg. Consob n. 11522/1998 a protezione dell'interesse pubblico alla tutela del risparmio e al corretto funzionamento dei mercati finanziari.
( provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
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